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Lo Statuto dell'Associazione
ART. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione Sportiva, Dilettantistica, Culturale denominata "In Cammino…" con sede in Torino, c/o Elena Positano, Corso Vercelli 161,
impegnata nei settori della ricerca e dello studio delle discipline
ayurvediche in tutte le sua espressioni e altresì in tutte le discipline olistiche
finalizzate alla crescita spirituale e al benessere fisico.
ART. 2 - FINALITA’ - SCOPI – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione " In Cammino…" non ha alcun fine di lucro e politico ed
opera per scopi culturali, ricreativi, sportivi e per l’esclusivo soddisfacimento
di interessi collettivi.
L’Associazione ha lo scopo di:
a) sviluppare, promuovere e coordinare eventi ed iniziative per la crescita
umana e sociale in ogni ambito pubblico e privato attraverso congressi,
seminari, corsi di formazione, stage, mostre, conferenze, incontri,
laboratori, manifestazioni e sessioni di pratiche di armonizzazione fisica
purchè consoni con i fini dell’Associazione;
b) diffondere la conoscenza e la pratica della disciplina ayurvedica in
tutte le sue espressioni;
c) favorire lo studio e la ricerca del gusto attraverso la cura e la selezione del cibo;
d) proporsi quale soggetto di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale
di maturazione e crescita umana e civile;
e) stipulare convenzioni e/o accordi con persone fisiche o giuridiche
che svolgono attività inerenti alle finalità dell’Associazione;
f) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo
del tempo libero.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo
con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART. 3 - SOCI
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi,
che si impegnino a realizzarli e che accettino di attenersi al presente Statuto.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci si distinguono in fondatori, sostenitori e ordinari; i soci fondatori sono
coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione; i soci sostenitori
sono coloro che ritengono di condividere l’interesse dell’Associazione e intendono
contribuire all’attuazione dello stesse interesse; i soci ordinari sono coloro che
verranno ammessi dal Consiglio Direttivo dopo apposita domanda di iscrizione e
relativo consenso alla pubblicazione di foto e/o di video effettuati durante i momenti
delle attività associative in seguito alla quale verrà rilasciata la tessera associativa.
ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Il socio ha diritto di :
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- partecipare alle Assemblee con uguale diritto di voto;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- consultare liberamente le deliberazioni e i libri sociali.
Il socio è tenuto a:
- osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo entro
10 giorni dall’atto di iscrizione all’Associazione.
Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- adempiere, nei modi e nei termini previsti, agli obblighi assunti nei confronti
dell’Associazione.
ART. 5 - LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per :
a) recesso;
b) esclusione che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:
- non adempimento delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e
delle deliberazioni degli organi associati e/o di quelle assunte nei confronti
di terzi per conto dell’Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento
del contributo annuale;
- qualora il socio svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione
o che arrechi gravi danni materiali o morali all’Associazione.
c) decesso.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione e decadenza debbono
essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
Qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 10 giorni, ricorrere
all’assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.
ART. 6 - GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
La gestione e l’amministrazione dell’Associazione sono di competenza del Consiglio
Direttivo che curerà l’attuazione di tutte le attività sociali.
L’Associazione gestisce in proprio un sito internet per la cui realizzazione e
successiva gestione è competente esclusivamente il Consiglio Direttivo.
ART. 7 - GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
ART. 8 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e possono parteciparvi
tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa,
non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in:
- via ordinaria almeno una volta all’anno mediante ogni mezzo
che ne consenta un’idonea pubblicità, lettera, avviso scritto,
pubblicazione sul sito dell’Associazione, e-mail almeno 15 giorni prima
della riunione e deve contenere il luogo dell’incontro, il giorno, l’ora e
l’ordine del giorno della riunione;
- via straordinaria qualora lo richiedano un terzo dei soci
su richiesta fatta al Presidente.
Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo che per la nomina del Consiglio
Direttivo che avviene a scrutinio segreto.
All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- procedere alla nomina delle cariche sociali
( eleggere tra i soci i membri del Consiglio Direttivo)
- deliberare i programmi elaborati dal Consiglio Direttivo
e fissare annualmente l’importo della quota sociale
di adesione.
in sede straordinaria, dove occorrerà la presenza dei ¾ soci:
- deliberare le modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell’Assemblea
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.
Le deliberazioni dell’Assemblea in sede sia ordinaria sia straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere dell’Assemblea devono essere portate a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un Presidente, un Vice-Presidente e da
un Segretario – Tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere
e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi
dell’Associazione e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) preparare i programmi da sottoporre all’Assemblea;
b) attuare le finalità previste dallo Statuto e curare l’esecuzione
delle deliberazioni assembleari;
c) redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale come ad esempio
l’apertura dei conti correnti bancari e/o postali;
e) deliberare sull’ammissione ed esclusione dei soci;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori
di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) determinare l’importo delle quote annue associative.
ART. 10 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e quelle
dell’Assemblea, vigila sullo svolgimento di ogni attività associativa, tutela
la dignità e il prestigio dell’Associazione.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente è delegato, con potere di firma disgiunta, a compiere tutti gli atti
volti al compimento ed al conseguimento del riconoscimento della
personalità giuridica dell’Associazione presso le autorità competenti.
ART. 11 - IL VICE - PRESIDENTE
Il Vice-Presidente sostituisce ed esplica le funzioni, in caso di impedimento
od assenza, del Presidente.
ART. 12 - IL SEGRETARIO – TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere è incaricato della tenuta dei registri contabili, delle carte
e della corrispondenza sociale e redige i verbali delle riunioni assembleari e
del Consiglio Direttivo.
ART. 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Il patrimonio che costituisce il fondo comune dell'Associazione è costituito da:
- quote di iscrizione
- eventuali donazioni e lasciti provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti pubblici e privati;
- fondi provenienti da attività permanenti od occasionali senza fini di lucro deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo di espletamento commerciale, nonché avanzi di gestione provenienti da dette attività;
- iniziative promozionali;
- tutti i beni mobili ed immobili;
- ogni altro tipo di entrata.
E' fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio che avrà durata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre dell'anno successivo. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto; deve tenersi entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con la maggioranza prevista dallo Statuto.
Sia il bilancio consuntivo sia il bilancio preventivo sono messi a disposizione di tutti i soci, che ne richiedono la visione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.
ART. 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si scioglie, previa deliberazione dell'Assemblea, per volontà dei soci
ovvero per impossibilità a raggiungere lo scopo associativo.
L'Assemblea in tal caso procede anche alla nomina dei liquidatori ed al conferimento
dei loro poteri.
Il patrimonio dell'Associazione nel casi di scioglimento della stessa, verrà devoluto, previa deliberazione assembleare, a enti o ad associazioni che perseguano i medesimi scopi di "In Cammino" , ovvero agli associati in parti uguali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.1996, n° 662.
ART. 15 - ACCETTAZIONE DELLO STATUTO
L'iscrizione all'Associazione "In Cammino" implica per i soci l'accettazione
in toto del presente Statuto.
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